Quando ci riferiamo alla RC professionale, dovremmo piuttosto definirla responsabilità contrattuale, perché di tale natura è il tipo di responsabilità cui ci riferiamo.
All’interno della categoria generale di “responsabilità civile”, infatti, il nostro sistema giuridico individua la RC Extracontrattuale (anche detta aquiliana, perché si ritiene risalga alla lex aquilia de damno, istituita dal console Lucio Aquilio Gallo intorno al 286 a.C. ) e la RC Contrattuale.
La prima concerne la lesione dei diritti assoluti che valgono per tutti i cittadini (erga omnes) e derivano dalla legge. Si tratta di un tipo di responsabilità che attiene all’essere membri della società in cui viviamo, in pratica, semplicemente cittadini. Rientrano in questa categoria il diritto alla vita, all'integrità fisica ed alla proprietà.
La responsabilità extracontrattuale fonda sul principio noto come neminem laedere: se dovessi causare involontariamente un danno ingiusto ad una delle persone con le quali hai a che fare, dovrai risponderne e risarcire il danneggiato.
La RC Contrattuale, invece, ha a che vedere con la lesione di diritti relativi e cioè derivanti da un accordo o un contratto, che valgono solo nei confronti dei soggetti che tale accordo hanno stipulato.
È importante individuare la natura della responsabilità cui ci riferiamo, perché il nostro sistema giuridico affronta le due cose in maniera diversa. In particolar modo, cambia il modo in cui vengono trattati due aspetti assai importanti sul piano assicurativo: l’onere della prova e il periodo concesso per la prescrizione.
Nella responsabilità extracontrattuale l’onere di provare tutti gli elementi che caratterizzano l’eventuale danno lamentato cade su chi chiede il ristoro del danno stesso, ovvero su chi il danno lo ha subito (l’attore).
Nella responsabilità contrattuale, l’onere di tale prova è invertito: il legislatore, infatti, presume la colpa del debitore (l’esperto in materia), esonerando l’attore dal relativo onere probatorio.
Il debitore potrà quindi liberarsi da ogni responsabilità, provando che l’impossibilità di adempiere il dovere di cui si è preso carico con l’accordo o contratto è derivata da causa a lui non imputabile e di aver fatto tutto il possibile perché il danno non si verificasse.
In pratica, siamo di fronte ad un cittadino che ha una determinata necessità: ha bisogno di ricevere un servizio che non è in grado di adempiere da solo, non avendo le specifiche conoscenze necessarie.
Questo cittadino si rivolgerà ad un individuo che possiede tali conoscenze, perché ha compiuto gli studi necessari per ottenerle. Tra i due si stipula dunque un accordo, che può essere posto per iscritto o semplicemente considerato de facto, come accade quando ti rechi da un medico per farti curare, ad esempio. Alla base del contratto c’è una scelta, compiuta da chi ha bisogno di quel dato servizio, e l’accettazione dell’altra parte a renderlo. Ciò è sufficiente ad individuare la presenza di un accordo o contratto, anche se non vi fosse un documento scritto per sancirlo.
Per quanto attiene alla prescrizione, il nostro sistema giuridico prevede diverse tempistiche.
Per la responsabilità contrattuale, colui che chiede il ristoro del danno ha a disposizione 10 anni di tempo per mettere insieme gli elementi relativi al danno sofferto e chiedere il risarcimento. Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, invece, tale tempo viene ridotto a 5 anni.
Questi due diversi connotati, che distinguono la RC contrattuale da quella extracontrattuale, hanno un’importanza notevole sul piano assicurativo.
Chi si deve difendere dall’accusa di aver causato il danno si troverà infatti in una posizione più complessa, dovendo provare la propria non colpevolezza e dovendo concedere alla controparte un più lungo periodo di tempo per organizzarsi.
La vita di un danno da responsabilità contrattuale sarà pertanto di più lunga durata, dal momento in cui il fatto che l’ha generato è occorso a quello in cui vi sarà la possibilità di chiederne il ristoro, da parte del danneggiato. Questo è il motivo per cui gli assicuratori definiscono la responsabilità professionale un ramo “a lunga coda” (long tail): un tipo di assicurazione in cui la vita di ogni sinistro può durare diversi anni.
L’intermediario assicurativo e il CAP
La questione di definire la natura della responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo non si è posta immediatamente all’attenzione degli addetti ai lavori. Il primo problema, infatti, è consistito nel definire cosa effettivamente fosse un intermediario assicurativo.
La prima descrizione di questo genere di attività, nel nostro ordinamento giuridico, la facciamo risalire all’art. 1 della Legge 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione), che ha definito tale “chi esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione" .
Si è poi dovuto attendere un ventennio per arrivare al Codice delle Assicurazioni Private, novellato dal D.Lgs 7/9/2005 n. 209, che ha inquadrato ulteriormente questa funzione, che “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
È al Codice delle Assicurazioni Private (o CAP) che dobbiamo la regolamentazione organica e sistematica di tutta l’attività assicurativa e la costituzione del Registro Unico degli Intermediari (il RUI), come lo conosciamo oggi. In esso sono approdate tutte le figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione e vendita dei prodotti assicurativi.
In base al CAP, gli intermediari assicurativi possono essere persone fisiche o società. Nel secondo caso, però, il rappresentante legale deve essere iscritto al RUI come persona fisica. Se la società dovesse svolgere allo stesso tempo sia l’attività di intermediazione assicurativa che quella riassicurativa, le due responsabilità dovranno essere affidate a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte al RUI.
A questo punto, si è iniziato a meglio definire il tipo di attività cui tale soggetto si dedica e le norme che la regolano. In linea di massima, l’attività dell’intermediario assicurativo è oggi regolamentata:
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dal disposto del Codice Civile, per quanto attiene agli aspetti generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
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dalla citata Legge n. 792 del 1984;
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dal D.Lgs 209/2005, ovvero il Codice delle Assicurazioni Private, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2002/92/CE sull’intermediazione;
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dai Regolamenti dell’IVASS, deputata ad avere il controllo di tutta l’attività assicurativa.
Tra questi, ricorderemo in particolare il n. 5/2006 ed il Regolamento n°45, emanato il 4 agosto 2020, che ha stabilito particolari requisiti e controlli per l’allocazione e la distribuzione di prodotti assicurativi, completando quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2016/97, più nota come IDD o Insurance Distribution Directive.
Quest’ultima, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018, ha armonizzato le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa dell’Unione, rafforzando la tutela dei diritti dei consumatori, per impedire l’intermediazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze. Essa ha meglio definito anche il target di riferimento, ampliandolo a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi: agenti, broker, operatori di bancassicurazione, imprese di assicurazione, comparatori, agenzie di viaggio, autonoleggi e perfino alla grande distribuzione.
Sulla sua base, il nuovo Codice delle Assicurazioni Private e il conseguente regolamento IVASS n.40 del 2/8/2018 definiscono:
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distributore: “qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione”;
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distribuzione assicurativa e riassicurativa: “l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”.
Si è dunque modificato anche il RUI, che si compone oggi di 6 gruppi:
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sezione A: agenti;
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sezione B: mediatori o brokers;
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sezione C: produttori diretti;
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sezione D: banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, SIM e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
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sezione E: addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti alle sezioni A, B, D o F, per i quali operano a titolo accessorio, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi;
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sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
Nella nuova categoria F sono rientrati tutti coloro che svolgono un’attività primaria diversa da quella assicurativa, ma che possono occasionalmente offrire prodotti assicurativi, come ad esempio:
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le agenzie viaggi che propongono anche polizze per le coperture dei rischi legati al viaggio, come perdita bagaglio, annullamento del viaggio, spese mediche, etc.;
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le società di autonoleggio che, oltre al veicolo, propongono una copertura assicurativa del veicolo stesso (kasko, atti vandalici, furto, etc.);
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la Grande Distribuzione Organizzata che oltre ai beni in vendita (smartphone, lavatrici, etc.) propone la copertura assicurativa dei danni accidentali o del furto dei beni acquistati.
L’introduzione di tale nuova categoria è stata quindi mutuata dalla diffusione di prodotti assicurativi associati a beni di consumo e servizi, un’attività che sfuggiva alle norme di settore ed al controllo degli organi di sorveglianza del comparto assicurativo e finanziario.
La responsabilità dell’intermediario assicurativo e il principio di adeguatezza
Questa figura professionale ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, per quanto attiene ai profili di responsabilità applicabili. In realtà, manchiamo di un apposito percorso di studi universitari che garantisca il livello di conoscenze che ci si aspetta da un professionista. Il fatto che predomini la caratteristica di interposizione tra assicurando ed assicuratore o che prevalga l’attività di tipo consulenziale, inoltre, rileva grandemente nell’individuazione della disciplina applicabile in caso di inadempimento.
Ci si orienterà, quindi, sul ricorso all’art. 1754 e seguenti del c.c. per l’attività di mediazione, all’art. 2229 e seguenti per la prestazione d’opera intellettuale ed all’art. 1719 e seguenti, per quanto attiene alla disciplina del rapporto fiduciario (cioè del mandato) che lega il broker ai propri clienti.
L’intermediario, o broker, svolge attività su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione, con una posizione di autonomia e indipendenza rispetto alle imprese assicurative / finanziarie.
Dal momento in cui il Codice delle Assicurazioni Private ha regolamentato l'attività del brokeraggio assicurativo con la creazione di un albo professionale, la responsabilità del broker di assicurazione è stata identificata nella violazione degli obblighi di diligenza che lo stesso è chiamato a rispettare ai sensi dell'art. 1176 c.c.
La qualità professionale dell'attività prestata dal broker determina cioè la necessità di rispettare un grado di diligenza adeguato alle circostanze del caso e presuppone che lo stesso sia dotato di una conoscenza tecnica del mercato assicurativo sufficiente alla bisogna. Egli sarà dunque tenuto a fornire al cliente le informazioni necessarie a guidarlo nella scelta della polizza più adatta per qualità e prezzo, tenendo conto di tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche del rischio preso in esame.
Il CAP ha disciplinato gli obblighi che gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare per non incorrere in casi di responsabilità civile professionale per inadempimento contrattuale. Tra questi di grande rilevanza è il rispetto del principio di adeguatezza, che impone la cosiddetta regola del best advice: le soluzioni assicurative consigliate dall’intermediario devono conformarsi interamente alle esigenze del cliente.
All’art. 52 del Regolamento n. 40/2018, “Adeguatezza dei contratti offerti”, l’IVASS ribadisce come per gli intermediari vi sia obbligo di “proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente” e dunque di acquisire prima della sottoscrizione di una proposta, o di un contratto di assicurazione “ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
Il broker è tenuto a documentare di aver informato l’assicurando dell’eventuale inadeguatezza di una proposta assicurativa o previdenziale, dando evidenza di tale informativa “in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”.
Questo punto è di particolare importanza perché, qualora il cliente si rifiutasse di sottoscrivere tale documentazione, sarebbe addirittura consigliabile rinunciare al mandato ricevuto, non potendosi adempiere uno specifico obbligo vigente.
Caratteristica dell’intermediazione assicurativa è pertanto un’attività di consulenza che non si limita alla semplice informativa sulle caratteristiche del prodotto offerto ma consiste nella piena comprensione delle necessità del cliente, allo scopo di proporre il tipo di copertura di cui questi ha effettivamente bisogno.
Riassumendo, il broker assicurativo è una figura professionale che: svolge attività consistenti nel presentare e proporre prodotti assicurativi o riassicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nonché nella gestione ed esecuzione dei contratti stipulati. Il tutto, su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione, con una posizione di autonomia e indipendenza rispetto alle stesse.
Le caratteristiche professionali richieste sono dunque:
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Onorabilità (niente condanne penali, né coinvolgimento in procedure di fallimento)
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Professionalità (possiede adeguate cognizioni e capacità accertate dall’IVASS, tramite specifica prova di idoneità)
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Autonomia (non ha rapporti privilegiati con singole compagnie di assicurazione).
Inoltre, il broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali (com’è obbligatorio per tutti i professionisti) e contribuisce al Fondo di Garanzia che garantisce il risarcimento dei danni causati dalla sua attività, che non fossero indennizzati dalle relative polizze di responsabilità civile professionale.
Gli obblighi cui questa figura professionale è soggetta sono dunque:
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Obbligo di agire con diligenza e “adeguata” perizia, ex art. 1176 Cod. Civ. La sua attività è infatti connotata dal profilo della professione intellettuale, richiedendo specifiche e approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni.
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Dovere di informazione piena, consapevole e corretta nei confronti del cliente, sia preliminarmente alla conclusione del contratto, che in costanza di contratto, previa valutazione dell’entità e natura del rischio e della situazione contingente del mercato assicurativo.
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Obbligo di trasparenza, ossia analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato e indicazione delle ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.
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Obbligo di acquisizione delle informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e di informare adeguatamente i clienti in merito al proprio operato.
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Obbligo di sottoporre sempre al cliente le proposte acquisite, di comunicare alle parti eventuali circostanze conosciute o conoscibili, relative alla valutazione ed alla sicurezza del rischio, che potrebbero influire sulla conclusione della proposta stessa.
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Dovere di individuare la copertura più adatta a soddisfare le esigenze del cliente, sensibilizzandolo sulle problematiche economiche, giuridiche e assicurative del rischio e sull’affidabilità economica dei potenziali assicuratori.
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Dovere di cooperare nella compilazione degli eventuali questionari, supervisionando la descrizione del rischio e ragguagliando il cliente sulle conseguenze di reticenze e/o informazioni inesatte.
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Obbligo di revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione, di gestione dei sinistri e recupero dei danni.